I DIRITTI DI ABITAZIONE SULLA CASA ADIBITA A RESIDENZA FAMILIARE E DI USO SUI MOBILI CHE LA CORREDANO
Nota a Corte di Cassazione, Sez. Unite, 27 febbraio 2013, n. 4847 LA MASSIMA “Nella successione legittima spettano al coniuge del “de cuius” i diritti di abitazione sulla cosa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall'art. 540, comma secondo. Il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario, per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato”. La Nota Con la sentenza in commento i giudici di Piazza Cavour prestano attenzione ad una tematica particolarmente ampia e controversa,caratterizzata da una rilevanza trasversale, che tocca diversi istituti e genera differenti problematiche ermeneutiche. Nella fattispecie, la questione giuridica affrontata dalla Corte di Cassazione ha richiesto di stabilire se, nell’ambito della successione legittima, spettino al coniuge superstite i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano ex art. 540, co. 2, c.c., nonché, data risposta positiva a tali interrogativi, di verificare se i summenzionati diritti debbano o meno aggiungersi alla quota intestata prevista dagli artt. 581 e 582 c.c. La vicenda processuale che ha determinato la pronuncia in esame trae origine da un atto di citazione proposto al Tribunale di Venezia dalla Sig.ra Z.A. e dalla figlia B.C., tramite il quale asserivano che la morte del marito e padre B.V. aveva determinato quale effetto l’apertura di una “successio ab intestato”, nella quale eredi legittimi erano la moglie e i figli B.C. e B.D. In particolare, con l’atto introduttivo del giudizio le attrici convenivano dinanzi il Tribunale veneto il figlio e fratello B.D., giacché affermavano che l’eredità ricomprendeva molteplici immobili di un valore corrispondente ad € 608.130,00 e che, ai sensi di quanto dettato ex artt. 581 e 540 c.c., ogni erede era titolare di una quota indivisa pari ad un terzo del patrimonio ereditario, nonché chiedevano che alla vedova venisse riconosciuto il diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredavano. L’organo giudicante di primo grado, rigettando ogni altra domanda, pronunciava lo scioglimento della comunione ereditaria e assegnava alla moglie Z.A. il 50% dell’immobile già costituente la residenza coniugale: nella specie, il Tribunale riscontrava che alla quota intestata spettante al superstite, ai sensi degli artt. 581 e 582 c.c., non potessero aggiungersi i diritti di cui all’art. 540, comma 2, c.c., previsti in materia di successione necessaria. Tale canone giuridico veniva poi confermato in secondo grado dalla Corte d’Appello veneziana. Alla luce delle posizioni evidenziate, le ricorrenti decidevano di rivolgersi ai giudici del Palazzaccio per poter tutelare i loro diritti. Per poter comprendere appieno le motivazioni esposte dalla Suprema Corte nella pronuncia in esame, è però opportuno soffermarsi, preliminarmente, sulla disciplina concernente la riserva a favore del coniuge. Come è noto l’art. 540, co. 2, c.c., il quale è applicabile in tema di successione necessaria, statuendo l'attribuzione, in favore del coniuge superstite, dei diritti di abitazione e di uso configura una vocazione a titolo particolare, definita dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria quale legato “ex lege” che si aggiunge alla sua quota di riserva (Cass. civ., sez. II, 15 maggio 2000, n. 6231; Cass. civ., sez. II, 6 aprile 2000, n. 4329; Cass. civ., sez. II, 10 marzo 1987, n. 2474). A tal proposito occorre rilevare che non è ravvisabile negli artt. 581 e 582 c.c., dedicati alla successione legittima, quanto può essere riscontrato nell’art. 584, co. 1, c.c., avente ad oggetto la successione del coniuge putativo, che prevede espressamente l’applicabilità della disposizione del secondo comma dell’art. 540 c.c.. Nonostante il difetto di coordinamento, non è possibile delimitare il riconoscimento del diritto ex art. 540, co. 2, c.c. alla sola disciplina della successione necessaria. Infatti, nell’eventualità in cui si negasse l’applicabilità dell’art. 540, co. 2, c.c. nell’ambito della successione legittima, il coniuge putativo sulla base di quanto enunciato nell’art. 584, co. 1, c.c. finirebbe per trovarsi in una situazione più favorevole rispetto al coniuge legittimo, determinando una chiara violazione dell’art. 3 Cost. (Cass. civ., sez. II, 13 marzo 1999, n. 2263). In tal senso, la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui i diritti ex art. 540, co. 2, c.c. spettano al coniuge, nella sua qualità di legittimario, anche nella successione "ab intestato", poiché l'omesso richiamo della menzionata norma negli artt. 581 e 582 c.c. consente solo di escludere che tali diritti si cumulino con la quota ereditaria riconosciuta al coniuge dagli stessi articoli, non ad escluderne l’applicabilità (Corte Cost., 21 aprile 1988, ord. n. 527). A sostegno di tale tesi, inoltre, è possibile richiamare anche quanto dettato dall’art. 553 c.c., il quale funge da raccordo tra la successione legittima e la successione necessaria, secondo cui il contenuto della vocazione intestata di un successibile legittimario non può essere inferiore a quanto gli spetta a titolo di legittima. Pertanto, poiché i diritti ex art. 540, co. 2, c.c. sono oggetto di riserva, trovano attuazione anche nella successione legittima (Cass. civ., 4 maggio 2012, ord. n. 677). D’altronde lo stesso art. 540, co. 2, c.c. prevede la riserva dei diritti di abitazione ed uso al coniuge anche quando concorre con altri chiamati, e che un concorso con altri chiamati ricorre, oltre che nella successione testamentaria, anche in quella legittima. Perciò, alla luce di tali considerazioni, è possibile rispondere positivamente in relazione alla spettanza al coniuge superstite dei diritti di abitazione ed uso anche nella successione “ab intestato”. Conseguentemente, ciò comporta l’esigenza di procedere alla disamina del nodo interpretativo centrale che emerge dalla descrizione dei fatti, e cioè se se tali diritti debbano o meno aggiungersi alla quota intestata prevista dagli artt. 581 e 582 c.c. Circa tale quaestio la giurisprudenza afferma che nella successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540, co. 2, c.c. determina quale effetto un incremento quantitativo della quota in favore del coniuge stesso, giacché si sommano i diritti di abitazione e di uso (e, quindi, il loro valore capitale) alla quota riservata al coniuge in proprietà, determinando una situazione identica a quella che si avrebbe se il “de cuius” avesse disposto per testamento in favore del coniuge i legati di abitazione e di uso, aggiungendo la dispensa dall’imputazione ai sensi dell’art. 564, co 2, c.c. (Cass. civ., sez. II, 6 aprile 2000, n. 4329). Al riguardo, la dottrina ha esaminato la problematica del calcolo sotto due diversi punti di vista, ovvero a seconda che la quota intestata sia uguale o superiore alla riserva oppure inferiore. Nel primo caso parte dell’ermeneutica propende nell’affermare che l’attribuzione grava proporzionalmente su tutti i coeredi, nell’eventualità in cui ciò non comporti un peso sulla quota riservata ai legittimari, giacché in mancanza, l’eccedenza peserà sulle quote dei coeredi non riservatari. Al contrario, altra parte della dottrina ritiene che i diritti in oggetto siano attribuiti al coniuge superstite come legati in conto da considerarsi quale contenuto della quota di eredità. Invece, nell’ipotesi in cui la quota intestata sia inferiore alla porzione riservata, la dottrina risolve diversamente la questione a seconda dei soggetti con cui il coniuge è chiamato a concorrere. In caso di concorso con i figli, ex art. 540, co. 2, c.c. i diritti gravano sulla disponibile e, per l’eccedenza, sulla quota di legittima del coniuge e, poi, su quella dei figli. All'opposto, qualora il coniuge concorra con soggetti non legittimari, alcuni autori dichiarano applicabile l’art. 553 c.c., mentre altri ritengono che i diritti debbano essere considerati come dei prelegati e, dunque, riscossi in prededuzione sull’intera eredità, per poi calcolare le quote sulla porzione rimanente. Tale ultimo orientamento è stato avallato anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ., sez. Un, 27 febbraio 2013, n. 4847), le quali hanno affermato il principio secondo cui in tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, co. 2, c.c. dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 c.c., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius". Con tale pronuncia i giudici della Consulta mostrano di condividere il “modus operandi” del legislatore della riforma del diritto di famiglia del 19 maggio 1975, n. 151, il quale ha agito al fine di salvaguardare gli interessi del coniuge superstite a permanere nella casa adibita a residenza familiare anche successivamente alla morte del consorte, prevedendo che la ricerca di un’altra abitazione potesse essere fonte di danno psicofisici e morali. In conclusione, gli Ermellini, riconoscendo l’applicazione estensiva dell’art. 540 c.c. anche alla successione legittima del coniuge, accolgono il ricorso principale proposto dalla Sig.ra Z.A. e dalla figlia B.C. e rinviano la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Gaetano Riccio |
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