PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2024, n. 10331 - pubblicato il 15 maggio 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In sede di decisione su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall’Unità Dublino, dovuta a ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta l’autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l’interpretazione conforme fornita dalla Corte di giustizia nella recente sentenza n. 228 del 30/11/2023, pur nell’unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall’art. 10 d.lgs. n. 25 del 2008 ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate negli artt. 4 (diritto all’informazione, implicante l’obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell’allegato X al Regolamento UE, c.d. Eurodac, n. 603 del 2013) e 5 («Colloquio personale»), in quanto aventi il dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all’autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all’esame della sua domanda di protezione internazionale. Ove questi specifici adempimenti non risultino assolti, alla luce della audizione effettuata e delle informazioni risultanti dalle allegazioni e produzioni dell’Autorità amministrativa, onerata della prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In sede di decisione su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall’Unità Dublino, dovuta a ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta l’autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l’interpretazione conforme fornita dalla Corte di giustizia nella recente sentenza n. 228 del 30/11/2023, pur nell’unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall’art. 10 d.lgs. n. 25 del 2008 ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate negli artt. 4 (diritto all’informazione, implicante l’obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell’allegato X al Regolamento UE, c.d. Eurodac, n. 603 del 2013) e 5 («Colloquio personale»), in quanto aventi il dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all’autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all’esame della sua domanda di protezione internazionale. Ove questi specifici adempimenti non risultino assolti, alla luce della audizione effettuata e delle informazioni risultanti dalle allegazioni e produzioni dell’Autorità amministrativa, onerata della prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata.
SUSSISTENZA DEL CONCRETO PERICOLO DI RIORGANIZZAZIONE DEL DISCIOLTO PARTITO FASCISTA
Cass. pen., Sez. Unite, 17 aprile 2024, n. 16153 - pubblicato l'8 maggio 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel cosiddetto “saluto romano”, integra il delitto previsto dall’art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost.; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654).
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel cosiddetto “saluto romano”, integra il delitto previsto dall’art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost.; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654).
PROCEDIMENTO PER LA DECISIONE ACCELERATA DEI RICORSI INAMMISSIBILI, IMPROCEDIBILI O MANIFESTAMENTE INFONDATI
Cass. civ., Sez. Unite, 10 aprile 2024, n. 9611 - pubblicato il 3 maggio 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA
Cass. civ., Sez. Unite, 28 marzo 2024, n. 8486 - pubblicato il 24 aprile 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva.
Il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva.
Il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.
ART. 53, LEGGE N. 234/2012
Cass. civ., Sez. Lavoro, 5 marzo 2024, n. 5967 - pubblicato il 19 aprile 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
La Sezione Lavoro - con riferimento al mancato riconoscimento della pregressa anzianità maturata come medico militare in occasione dell’assunzione presso un’Azienda del SSN - ha affermato il principio secondo cui l’art. 53 della l. n. 234 del 2012 si interpreta nel senso che non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne quando, nella regolazione di un medesimo caso, quelle disposizioni comportino al contempo un pregiudizio ai danni del cittadino italiano ed un vantaggio al cittadino dell’Unione Europea, in tal modo realizzando in concreto un effetto discriminatorio ai danni del primo.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
La Sezione Lavoro - con riferimento al mancato riconoscimento della pregressa anzianità maturata come medico militare in occasione dell’assunzione presso un’Azienda del SSN - ha affermato il principio secondo cui l’art. 53 della l. n. 234 del 2012 si interpreta nel senso che non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne quando, nella regolazione di un medesimo caso, quelle disposizioni comportino al contempo un pregiudizio ai danni del cittadino italiano ed un vantaggio al cittadino dell’Unione Europea, in tal modo realizzando in concreto un effetto discriminatorio ai danni del primo.
INDENNITà DI FINE RAPPORTO
Cass. civ., Sez. Unite, 7 marzo 2024, n. 6229 - pubblicato il 15 aprile 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 l. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 l. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
MISURE DI PREVENZIONE
Cass. pen., Sez. V, ord., 8 marzo 2024, n. 10105 - pubblicato l'11 aprile 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
La Quinta Sezione penale, in tema di misure di prevenzione, ha affermato che, nel relativo procedimento, a seguito delle modifiche apportate all’art. 40 d.lgs. 6 settembre 211, n. 159, dall’art. 14, comma 1, lett. a), legge 17 ottobre 2017, n. 161, la competenza funzionale a decidere sulle istanze del proposto volte ad ottenere il riconoscimento del diritto di abitare l’immobile sottoposto a sequestro spetta al tribunale e, avverso la decisione, è ammessa opposizione allo stesso tribunale in composizione collegiale nelle forme dell’incidente di esecuzione.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
La Quinta Sezione penale, in tema di misure di prevenzione, ha affermato che, nel relativo procedimento, a seguito delle modifiche apportate all’art. 40 d.lgs. 6 settembre 211, n. 159, dall’art. 14, comma 1, lett. a), legge 17 ottobre 2017, n. 161, la competenza funzionale a decidere sulle istanze del proposto volte ad ottenere il riconoscimento del diritto di abitare l’immobile sottoposto a sequestro spetta al tribunale e, avverso la decisione, è ammessa opposizione allo stesso tribunale in composizione collegiale nelle forme dell’incidente di esecuzione.
PRESCRIZIONE E DECADENZA
Corte cost., 29 febbraio 2024, n. 32 - pubblicato il 9 aprile 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 47 della Costituzione, l’art. 2952, comma 2, c.c. - nel testo antecedente a quello sostituito dall’art. 22, comma 14, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 - nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 47 della Costituzione, l’art. 2952, comma 2, c.c. - nel testo antecedente a quello sostituito dall’art. 22, comma 14, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 - nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.
RICORSO IN FORMA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Cass. civ., Sez. Unite, 12 marzo 2024, n. 6477 - pubblicato il 4 aprile 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su una questione di massima di particolare importanza – hanno affermato (in continuità con le statuizioni di Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462-03) che, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale (a cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali), il ricorso per cassazione, predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, dev’essere ritualmente sottoscritto con firma digitale a pena di nullità dell’atto stesso, a meno che, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non sia comunque possibile desumere aliunde, da elementi qualificanti, la sua certa paternità (nella specie, sono stati considerati elementi univoci, idonei ad ascrivere la paternità certa dell’atto processuale, la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c., censita nel REGINDE, dell’Avvocatura generale dello Stato e il deposito di una sua copia in modalità analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato dello Stato).
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su una questione di massima di particolare importanza – hanno affermato (in continuità con le statuizioni di Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462-03) che, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale (a cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali), il ricorso per cassazione, predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, dev’essere ritualmente sottoscritto con firma digitale a pena di nullità dell’atto stesso, a meno che, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non sia comunque possibile desumere aliunde, da elementi qualificanti, la sua certa paternità (nella specie, sono stati considerati elementi univoci, idonei ad ascrivere la paternità certa dell’atto processuale, la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c., censita nel REGINDE, dell’Avvocatura generale dello Stato e il deposito di una sua copia in modalità analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato dello Stato).
CANCELLAZIONE DEI GRAVAMI DA PARTE
DEL GIUDICE DELEGATO EX ART. 108 L. FALL.
Cass. civ., Sez. Unite, 19 marzo 2024, n. 7337 - pubblicato il 2 aprile 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Nel sistema della legge fallimentare l’art. 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l’espletamento della liquidazione concorsuale dell’attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell’art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell’interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata – e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato – nei diversi casi in cui il curatore agisca nell’ambito dell’art. 72, ultimo comma, legge fall. quale semplice sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Nel sistema della legge fallimentare l’art. 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l’espletamento della liquidazione concorsuale dell’attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell’art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell’interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata – e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato – nei diversi casi in cui il curatore agisca nell’ambito dell’art. 72, ultimo comma, legge fall. quale semplice sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita.
ART. 581, COMMI 1-TER E 1-QUATER, C.P.P.
Cass. pen., Sez. VI, 20 marzo 2024, n. 11726 - pubblicato il 29 marzo 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia dell’inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l’applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia dell’inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l’applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
La conferenza di servizi: un excursus storico-normativo dagli interventi settoriali degli anni Sessanta ai giorni nostri
Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio: la ratio e la disciplina nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Cass. civ., Sez. II, 16 febbraio 2024, n. 4245 - pubblicato il 27 marzo 2024
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Foro di Nocera Inferiore
Per effetto del rinvio operato dall'art 1497 c.c. alle disposizioni generali sulla risoluzione del contratto per inadempimento, il compratore può ottenere la risoluzione del contratto soltanto se il difetto di qualità della cosa venduta non sia di scarsa importanza; tuttavia, quando l'inadempienza non sia di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto, l'acquirente può sempre agire per il risarcimento del danno sotto forma di una proporzionale riduzione del prezzo corrispondente al maggior valore che la cosa avrebbe avuto, purché il difetto di questa non sia di trascurabile entità.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Per effetto del rinvio operato dall'art 1497 c.c. alle disposizioni generali sulla risoluzione del contratto per inadempimento, il compratore può ottenere la risoluzione del contratto soltanto se il difetto di qualità della cosa venduta non sia di scarsa importanza; tuttavia, quando l'inadempienza non sia di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto, l'acquirente può sempre agire per il risarcimento del danno sotto forma di una proporzionale riduzione del prezzo corrispondente al maggior valore che la cosa avrebbe avuto, purché il difetto di questa non sia di trascurabile entità.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Cass. pen., Sez. II, 9 febbraio 2024, n. 5887 - pubblicato il 20 marzo 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In tema di reati contro il patrimonio, nell'ipotesi di alterazione, deterioramento o distruzione del luogo di custodia di un bene seguito da violenza alla persona vi è concorso e non assorbimento ex art. 84 c.p. tra il reato di danneggiamento e quello di tentata rapina impropria e ciò perché l'unica ipotesi di furto assorbita nella fattispecie di cui all'art. 628 c.p. è quella semplice e non anche quella aggravata ex art. 625 n. 2 c.p.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In tema di reati contro il patrimonio, nell'ipotesi di alterazione, deterioramento o distruzione del luogo di custodia di un bene seguito da violenza alla persona vi è concorso e non assorbimento ex art. 84 c.p. tra il reato di danneggiamento e quello di tentata rapina impropria e ciò perché l'unica ipotesi di furto assorbita nella fattispecie di cui all'art. 628 c.p. è quella semplice e non anche quella aggravata ex art. 625 n. 2 c.p.
DIRITTI INVIOLABILI O FONDAMENTALI
Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10 - pubblicato il 13 marzo 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
La rimozione del controllo a vista del personale di custodia può essere negata quando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, ovvero anche, riguardo all’imputato, motivi di carattere giudiziario. Quanto sopra previsto non concerne il regime detentivo speciale ex art. 41-bis ordin. penit., né i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare, mentre, in linea di principio, non sussistono impedimenti normativi che precludano l’esercizio dell’affettività intra moenia ai detenuti per reati c.d. ostativi.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
La rimozione del controllo a vista del personale di custodia può essere negata quando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, ovvero anche, riguardo all’imputato, motivi di carattere giudiziario. Quanto sopra previsto non concerne il regime detentivo speciale ex art. 41-bis ordin. penit., né i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare, mentre, in linea di principio, non sussistono impedimenti normativi che precludano l’esercizio dell’affettività intra moenia ai detenuti per reati c.d. ostativi.
DISCONOSCIMENTO DELLE FOTOGRAFIE
Cass. civ., Sez. I, 14 febbraio 2024, n. 4038 - pubblicato il 6 marzo 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'articolo 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni". Pertanto, proseguono i giudici "le doglianze relative alla relazione investigativa, oltre ad essere impropriamente formulate perché non concernenti un fatto storico, neppure sono pertinenti nel senso che si è precisato.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'articolo 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni". Pertanto, proseguono i giudici "le doglianze relative alla relazione investigativa, oltre ad essere impropriamente formulate perché non concernenti un fatto storico, neppure sono pertinenti nel senso che si è precisato.
RICONVENZIONALE E MEDIAZIONE
Cass. civ., Sez. Unite, 7 febbraio 2024, n. 3452 - pubblicato il 28 febbraio 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
La condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
La condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile.
RICORSO PER CASSAZIONE NATIVO DIGITALE
Cass. civ., Sez. Unite, 19 gennaio 2024, n. 2077 - pubblicato il 26 febbraio 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica” con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenersi valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica” con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenersi valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18 gennaio 2024, n. 1939 - pubblicato il 23 febbraio 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In tema di sanzioni amministrative, l'infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 195 del 2008 ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di confine, postulando, sotto il profilo soggettivo, soltanto un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti o non consapevole dell'illiceità del fatto; si tratta, infatti, di un adempimento che impone l'obbligo di specifici avvisi senza alcun onere finanziario ed è volto alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere e non a evitare illeciti trasferimenti di somme.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In tema di sanzioni amministrative, l'infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 195 del 2008 ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di confine, postulando, sotto il profilo soggettivo, soltanto un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti o non consapevole dell'illiceità del fatto; si tratta, infatti, di un adempimento che impone l'obbligo di specifici avvisi senza alcun onere finanziario ed è volto alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere e non a evitare illeciti trasferimenti di somme.
RESPONSABILITà CONSOB
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16 gennaio 2024, n. 1653 - pubblicato il 20 febbraio 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Ai fini del riconoscimento della responsabilità aquiliana della Consob non occorre enucleare un diritto soggettivo del risparmiatore all'integrità del patrimonio, e dunque cimentarsi con la discussa figura del danno "meramente patrimoniale", giacché l'ingiustizia del danno ricorre alla condizione necessaria e sufficiente della sussistenza di una lesione inferta a una posizione soggettiva tutelata dall'ordinamento sulla base di specifici indici normativi, quali nella specie quelli che impongono alla Consob l'attività di vigilanza, letti attraverso la lente unificante del dettato costituzionale ritratto dall'art. 47 Cost. e, dunque, del rilievo della tutela del risparmio.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Ai fini del riconoscimento della responsabilità aquiliana della Consob non occorre enucleare un diritto soggettivo del risparmiatore all'integrità del patrimonio, e dunque cimentarsi con la discussa figura del danno "meramente patrimoniale", giacché l'ingiustizia del danno ricorre alla condizione necessaria e sufficiente della sussistenza di una lesione inferta a una posizione soggettiva tutelata dall'ordinamento sulla base di specifici indici normativi, quali nella specie quelli che impongono alla Consob l'attività di vigilanza, letti attraverso la lente unificante del dettato costituzionale ritratto dall'art. 47 Cost. e, dunque, del rilievo della tutela del risparmio.
ESECUZIONE SPECIFICA
DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15 gennaio 2024, n. 1378 - pubblicato il 16 febbraio 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In tema di responsabilità dell'avvocato che abbia assistito il proprio cliente nella redazione di un preliminare di vendita immobiliare, ricorre la responsabilità del professionista che non abbia avvertito il cliente che la preesistente sottoscrizione – da parte di quest'ultimo – di una lettera d'intenti, con cui veniva manifestata la disponibilità a vendere l'immobile a terzi, avrebbe potuto dar luogo all'esperimento di domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica. Infatti, la correttezza in iure di una tale valutazione non può in alcun modo essere parametrata alla norma di cui all'art. 2645-bis cod. civ. che a tale fine non assume alcun rilievo dal momento che il rischio in tal modo evidenziato non è l'esito del processo prevedibilmente instaurando dal terzo ma il processo in sé, quale fatto esso stesso capace di determinare ostacoli alla realizzazione del programma negoziale cui era riferita la prestazione di consulenza ed assistenza legale.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In tema di responsabilità dell'avvocato che abbia assistito il proprio cliente nella redazione di un preliminare di vendita immobiliare, ricorre la responsabilità del professionista che non abbia avvertito il cliente che la preesistente sottoscrizione – da parte di quest'ultimo – di una lettera d'intenti, con cui veniva manifestata la disponibilità a vendere l'immobile a terzi, avrebbe potuto dar luogo all'esperimento di domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica. Infatti, la correttezza in iure di una tale valutazione non può in alcun modo essere parametrata alla norma di cui all'art. 2645-bis cod. civ. che a tale fine non assume alcun rilievo dal momento che il rischio in tal modo evidenziato non è l'esito del processo prevedibilmente instaurando dal terzo ma il processo in sé, quale fatto esso stesso capace di determinare ostacoli alla realizzazione del programma negoziale cui era riferita la prestazione di consulenza ed assistenza legale.
VIOLAZIONI CIRCOLARI MINISTERIALI
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12 gennaio 2024, n. 1335 - pubblicato il 13 febbraio 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
La violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, posto che esse non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'Amministrazione da cui promanano. Caratteristiche, queste, che ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali e che escludono che esse possano fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all'Amministrazione stessa. A questa regola non si sottraggono le circolari dell'Amministrazione Finanziaria, le quali non vincolano né i contribuenti né i giudici, così da risultare, appunto, anch'esse esenti dal controllo di legittimità.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
La violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, posto che esse non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'Amministrazione da cui promanano. Caratteristiche, queste, che ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali e che escludono che esse possano fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all'Amministrazione stessa. A questa regola non si sottraggono le circolari dell'Amministrazione Finanziaria, le quali non vincolano né i contribuenti né i giudici, così da risultare, appunto, anch'esse esenti dal controllo di legittimità.
RETRIBUZIONE INDIVUALE DI ANZIANITà
Corte cost., 11 gennaio 2024, n. 4 - pubblicato il 9 febbraio 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In tema di retribuzione individuale di anzianità, l'art. 51, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 3 Cost. Ne va, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In tema di retribuzione individuale di anzianità, l'art. 51, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 3 Cost. Ne va, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale.
DANNO ERARIALE
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11 gennaio 2024, n. 1178 - pubblicato il 6 febbraio 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Va rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione se il dipendente pubblico, che sia stato prosciolto all'esito di un giudizio contabile, abbia diritto, ai sensi degli artt. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 543 del 1996 conv., con modif., dalla L. n. 639 del 1996, 18, comma 1, del D.L. n. 67 del 1997, conv., con modif., dalla L. n. 135 del 1997 e 10 bis, comma 10, del D.L. n. 203 del 2005, conv. dalla L. n. 248 del 2005, ad ottenere, dalla P.A. di appartenenza il rimborso di tutte le spese legali da lui sostenute per la difesa, eventualmente anche in eccesso rispetto a quelle liquidate a carico della stessa P.A. dalla Corte dei conti o qualora dette spese siano state integralmente o in parte compensate, e, in caso affermativo, se vi siano dei limiti a tale diritto e se questo sussista ancora dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 174 del 2016.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Va rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione se il dipendente pubblico, che sia stato prosciolto all'esito di un giudizio contabile, abbia diritto, ai sensi degli artt. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 543 del 1996 conv., con modif., dalla L. n. 639 del 1996, 18, comma 1, del D.L. n. 67 del 1997, conv., con modif., dalla L. n. 135 del 1997 e 10 bis, comma 10, del D.L. n. 203 del 2005, conv. dalla L. n. 248 del 2005, ad ottenere, dalla P.A. di appartenenza il rimborso di tutte le spese legali da lui sostenute per la difesa, eventualmente anche in eccesso rispetto a quelle liquidate a carico della stessa P.A. dalla Corte dei conti o qualora dette spese siano state integralmente o in parte compensate, e, in caso affermativo, se vi siano dei limiti a tale diritto e se questo sussista ancora dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 174 del 2016.
AMMINISTRATORE DI FATTO
Cass. pen., Sez. V, 4 dicembre 2023, n. 2514 - pubblicato il 2 febbraio 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Appurato il ruolo di amministratore di fatto in capo ad un soggetto, sul versante della responsabilità penale, discende che questi, gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, assume, ricorrendo le altre condizioni di ordine oggettivo o soggettivo, la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a quest'ultimo addebitabili anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen.; con la conseguenza che ove pure si dovesse ritenere riferibile all'amministratore di diritto la condotta illecita, quello di fatto, ricorrendo le altre condizioni di ordine oggettivo o soggettivo, non andrebbe esente da responsabilità ai sensi dell'art. 40 citato; a lui una corresponsabilità può essere imputata in base alla posizione di garanzia di cui agli artt. 2392 e 2394 cod. civ., in forza dei quali l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Appurato il ruolo di amministratore di fatto in capo ad un soggetto, sul versante della responsabilità penale, discende che questi, gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, assume, ricorrendo le altre condizioni di ordine oggettivo o soggettivo, la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a quest'ultimo addebitabili anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen.; con la conseguenza che ove pure si dovesse ritenere riferibile all'amministratore di diritto la condotta illecita, quello di fatto, ricorrendo le altre condizioni di ordine oggettivo o soggettivo, non andrebbe esente da responsabilità ai sensi dell'art. 40 citato; a lui una corresponsabilità può essere imputata in base alla posizione di garanzia di cui agli artt. 2392 e 2394 cod. civ., in forza dei quali l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi.
TUTELA PAESAGGISTICA E DANNO AMBIENTALE
Cass. pen., Sez. III, 15 novembre 2023, n. 50766 - pubblicato il 30 gennaio 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In tema di reati edilizi, l'accertamento in fatto della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione, di cui all'allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, o di quelli di lieve entità sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all'allegato B del citato D.P.R., deve essere condotto attenendosi ad un'interpretazione logico-sistematica di carattere finalistico delle disposizioni regolamentari, valevole a determinare l'applicazione delle disposizioni derogatorie previste dal decreto in oggetto ai soli interventi di lieve entità, tali essendo quelli che, per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In tema di reati edilizi, l'accertamento in fatto della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione, di cui all'allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, o di quelli di lieve entità sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all'allegato B del citato D.P.R., deve essere condotto attenendosi ad un'interpretazione logico-sistematica di carattere finalistico delle disposizioni regolamentari, valevole a determinare l'applicazione delle disposizioni derogatorie previste dal decreto in oggetto ai soli interventi di lieve entità, tali essendo quelli che, per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo.
DIRITTI DELLA PERSONALITà
Cass. civ., Sez. I, 27 dicembre 2023, n. 36021 - pubblicato il 23 gennaio 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Il bilanciamento tra il diritto della collettività ad essere informata ed a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale, può essere soddisfatto assicurando la permanenza dell'articolo di stampa relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria nell'archivio informatico del quotidiano, a condizione, però, che l'articolo sia deindicizzato dai siti generalisti. Similmente, la tutela del diritto consistente nel non rimanere esposti senza limiti di tempo a una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione sul web, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, può trovare soddisfazione - nel quadro dell'indicato bilanciamento del diritto stesso con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica - anche nella sola deindicizzazione dell'articolo dai motori di ricerca.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Il bilanciamento tra il diritto della collettività ad essere informata ed a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale, può essere soddisfatto assicurando la permanenza dell'articolo di stampa relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria nell'archivio informatico del quotidiano, a condizione, però, che l'articolo sia deindicizzato dai siti generalisti. Similmente, la tutela del diritto consistente nel non rimanere esposti senza limiti di tempo a una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione sul web, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, può trovare soddisfazione - nel quadro dell'indicato bilanciamento del diritto stesso con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica - anche nella sola deindicizzazione dell'articolo dai motori di ricerca.
ASSEGNO DI DIVORZIO
Cass. civ., Sez. Unite, 27 dicembre 2023, n. 35969 - pubblicato il 16 gennaio 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In caso di scioglimento dell'unione civile, la durata del rapporto, prevista dall'art. 5, sesto comma, della L. n. 898 del 1970, richiamato dall'art. 1, comma venticinquesimo, della L. n. 76 del 2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 76 del 2016.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In caso di scioglimento dell'unione civile, la durata del rapporto, prevista dall'art. 5, sesto comma, della L. n. 898 del 1970, richiamato dall'art. 1, comma venticinquesimo, della L. n. 76 del 2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 76 del 2016.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 27 dicembre 2023, n. 35943 - pubblicato il 9 gennaio 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In materia di impugnazione delle decisioni rese dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nel formulare il giudizio di impatto ambientale la Pubblica Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, come tale suscettibile di una valutazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria ovvero quando l'atto sia privo di idonea motivazione. E ciò appunto perché la Valutazione di Impatto Ambientale non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici e privati. Ne consegue che nelle materie di cui all'art. 143 del R.D. n. 1775 del 1933 e con specifico riferimento all'impugnazione del decreto che accerti o neghi la compatibilità ambientale dell'opera progettata, il ricorso per cassazione è esperibile, oltre che per i vizi indicati dall'art. 201 del citato regio decreto (incompetenza ed eccesso di potere), per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, ma non può essere utilizzato per conseguire una rinnovata valutazione dell'opera, sostituendo un diverso giudizio di impatto ambientale a quello espresso dalla Regione, né a prospettare soluzioni progettuali alternative a quella adottata dall'amministrazione, invadendone la sfera di discrezionalità, atteso che detto tipo di giudizio eccede, prima ancora di quello di legittimità, i limiti del sindacato del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sull'atto amministrativo impugnato.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
In materia di impugnazione delle decisioni rese dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nel formulare il giudizio di impatto ambientale la Pubblica Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, come tale suscettibile di una valutazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria ovvero quando l'atto sia privo di idonea motivazione. E ciò appunto perché la Valutazione di Impatto Ambientale non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici e privati. Ne consegue che nelle materie di cui all'art. 143 del R.D. n. 1775 del 1933 e con specifico riferimento all'impugnazione del decreto che accerti o neghi la compatibilità ambientale dell'opera progettata, il ricorso per cassazione è esperibile, oltre che per i vizi indicati dall'art. 201 del citato regio decreto (incompetenza ed eccesso di potere), per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, ma non può essere utilizzato per conseguire una rinnovata valutazione dell'opera, sostituendo un diverso giudizio di impatto ambientale a quello espresso dalla Regione, né a prospettare soluzioni progettuali alternative a quella adottata dall'amministrazione, invadendone la sfera di discrezionalità, atteso che detto tipo di giudizio eccede, prima ancora di quello di legittimità, i limiti del sindacato del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sull'atto amministrativo impugnato.
LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE
Cass. pen., Sez. I, 27 aprile 2023, n. 51380 - pubblicato il 2 gennaio 2024
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore
Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, specie se di carattere tecnico-scientifico, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
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Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, specie se di carattere tecnico-scientifico, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado.
IL SEQUESTRO TRA LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
DEL CODICE ANTIMAFIA
L'OGGETTO E LA NATURA DEL PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE
PER PUBBLICA UTILITA': DOTTRINA E GIURISPRUDENZA A CONFRONTO
ARTICOLI DELL'AVVOCATO GAETANO RICCIO
E DELL'AVVOCATO ELIANA LIBROIA
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DEL CODICE ANTIMAFIA
L'OGGETTO E LA NATURA DEL PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE
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ARTICOLI DELL'AVVOCATO GAETANO RICCIO
E DELL'AVVOCATO ELIANA LIBROIA
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GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO
Cass. civ., Sez. lav., 9 marzo 2023, n. 7029 - pubblicato il 14 marzo 2023
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Il concetto di giusta causa del licenziamento costituisce una clausola generale che deve essere concretizzata dall'interprete, operazione nella quale deve essere considerata anche l'esigenza di riservatezza e rispetto dei dati sensibili della persona, tra cui quelli relativi all'orientamento sessuale (fattispecie in cui il lavoratore sanzionato aveva fatto alcuni apprezzamenti offensivi sull'orientamento sessuale di una collega alla presenza di alcuni clienti).
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Il concetto di giusta causa del licenziamento costituisce una clausola generale che deve essere concretizzata dall'interprete, operazione nella quale deve essere considerata anche l'esigenza di riservatezza e rispetto dei dati sensibili della persona, tra cui quelli relativi all'orientamento sessuale (fattispecie in cui il lavoratore sanzionato aveva fatto alcuni apprezzamenti offensivi sull'orientamento sessuale di una collega alla presenza di alcuni clienti).
DIRITTO ALL'OBLIO
Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2023, n. 6806 - pubblicato il 13 marzo 2023
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, anche nel regime precedente al regolamento Ue 27 aprile 2016 n. 679 (GDPR), applicabile ratione temporis, il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all'aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, ancorché relativo a fatti risalenti nel tempo, in difetto di richiesta dell'interessato che è la sola a far scaturire in capo al gestore l'obbligo di provvedere senza indugio.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, anche nel regime precedente al regolamento Ue 27 aprile 2016 n. 679 (GDPR), applicabile ratione temporis, il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all'aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, ancorché relativo a fatti risalenti nel tempo, in difetto di richiesta dell'interessato che è la sola a far scaturire in capo al gestore l'obbligo di provvedere senza indugio.
L'AZIONE DIRETTA
EX ART. 144, COMMA 1, D.LGS. N. 209/2005
Cass. civ., Sez. III, 6 marzo 2023, n. 6602 - pubblicato l'8 marzo 2023
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
L'azione diretta, prevista dall'art. 144, comma 1, c. assicur. comporta una forma di legittimazione straordinaria (ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice), che il legislatore prevede a favore del danneggiato da circolazione stradale al fine di rafforzare la tutela giuridica del suo diritto al risarcimento del danno, ma non comporta l'ampliamento dell'oggetto del giudizio civile instaurato dal danneggiato. Detto oggetto rimane circoscritto al diritto del danneggiato al risarcimento del danno, producendo il contratto di assicurazione effetti soltanto tra l'assicuratore e l'assicurato/danneggiante e prescindendo l'azione diretta, per sua natura, dall'esistenza di un diritto sostanziale del danneggiato nei confronti della compagnia.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
L'azione diretta, prevista dall'art. 144, comma 1, c. assicur. comporta una forma di legittimazione straordinaria (ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice), che il legislatore prevede a favore del danneggiato da circolazione stradale al fine di rafforzare la tutela giuridica del suo diritto al risarcimento del danno, ma non comporta l'ampliamento dell'oggetto del giudizio civile instaurato dal danneggiato. Detto oggetto rimane circoscritto al diritto del danneggiato al risarcimento del danno, producendo il contratto di assicurazione effetti soltanto tra l'assicuratore e l'assicurato/danneggiante e prescindendo l'azione diretta, per sua natura, dall'esistenza di un diritto sostanziale del danneggiato nei confronti della compagnia.
AZIONE REVOCATORIA
Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2023, n. 6384 - pubblicato il 6 marzo 2023
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
L'azione pauliana di cui agli art. 2901 ss. c.c. non può essere esercitata nei confronti di atti endosocietari posti in essere da società di capitali, anche consortili, rappresentati da delibere modificative dello statuto, tali atti non avendo effetti esterni in termini di incidenza sulla garanzia patrimoniale generale, bensì essendo compiuti unicamente per la gestione dell'attività del soggetto giuridico, e sussistendo d'altronde nella normativa societaria strumenti specifici che ne presidiano la legittimità, mentre l'azione pauliana è comunque esercitabile nei confronti degli atti esterni delle suddette società giuridicamente personalizzate.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
L'azione pauliana di cui agli art. 2901 ss. c.c. non può essere esercitata nei confronti di atti endosocietari posti in essere da società di capitali, anche consortili, rappresentati da delibere modificative dello statuto, tali atti non avendo effetti esterni in termini di incidenza sulla garanzia patrimoniale generale, bensì essendo compiuti unicamente per la gestione dell'attività del soggetto giuridico, e sussistendo d'altronde nella normativa societaria strumenti specifici che ne presidiano la legittimità, mentre l'azione pauliana è comunque esercitabile nei confronti degli atti esterni delle suddette società giuridicamente personalizzate.
LA CONFISCA DI PREVENZIONE:
GLI OBIETTIVI ED IL PROCEDIMENTO APPLICATIVO
ARTICOLO DELL'AVV. gAETANO rICCIO E
DELL'aVV. ELIANA LIBROIA
IRRIPETIBILITà DELL'INDEBITO PREVIDENZIALE
NON PENSIONISTICO
Corte cost., 27 gennaio 2023, n. 8 - pubblicato il 1° febbraio 2023
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Respinte la questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Respinte la questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita.
RICONOSCIMENTO ASSEGNO DIVORZILE
NELL'UNIONE CIVILE
Cass. civ., Sez. I, 27 gennaio 2023, n. 2507 - pubblicato il 31 gennaio 2023
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
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Va disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per la soluzione del seguente quesito: se, ai fini del riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 5 comma 6, L. n. 898/1970, nel caso di unione civile - conclusa ai sensi dell'art. 1, comma 25, L. n. 76/2016 - per la quale è stato pronunciato lo scioglimento, sia possibile valutare i fatti intercorsi tra le parti, anteriori alla costituzione dell'unione stessa.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
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Va disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per la soluzione del seguente quesito: se, ai fini del riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 5 comma 6, L. n. 898/1970, nel caso di unione civile - conclusa ai sensi dell'art. 1, comma 25, L. n. 76/2016 - per la quale è stato pronunciato lo scioglimento, sia possibile valutare i fatti intercorsi tra le parti, anteriori alla costituzione dell'unione stessa.
ANTICIPAZIONE SU RICEVUTE BANCARIE
Cass. civ., Sez. I, 27 gennaio 2023, n. 2556 - pubblicato il 30 gennaio 2023
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In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni sono compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista ad una procedura concorsuale, è necessario accertare - qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca - se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto corrente contenga una clausola attributiva del "diritto di incamerare" le somme riscosse in favore della banca (c.d. patto di compensazione). Solo in tale ipotesi infatti la banca ha diritto di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore. In tale ipotesi infatti non può ritenersi operante il principio della 'cristallizzazione dei crediti', con la conseguenza che né l'imprenditore, né gli organi concorsuali hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito).
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
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In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni sono compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista ad una procedura concorsuale, è necessario accertare - qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca - se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto corrente contenga una clausola attributiva del "diritto di incamerare" le somme riscosse in favore della banca (c.d. patto di compensazione). Solo in tale ipotesi infatti la banca ha diritto di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore. In tale ipotesi infatti non può ritenersi operante il principio della 'cristallizzazione dei crediti', con la conseguenza che né l'imprenditore, né gli organi concorsuali hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito).
PAGAMENTO CREDITI DI LAVORO
Cass. civ., Sez. lav., 20 gennaio 2023, n.1771 - pubblicato il 23 gennaio 2023
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, la prescrizione annuale decorre dal momento in cui il lavoratore, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all'ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell'art. 518 c.p.c. la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
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Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, la prescrizione annuale decorre dal momento in cui il lavoratore, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all'ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell'art. 518 c.p.c. la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario.
INTESE VIETATE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
Corte giustizia UE, Sez. V, 19 gennaio 2023, n. 680 - pubblicato il 20 gennaio 2023
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
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L'Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato aveva constatato che un'impresa aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato della commercializzazione di prodotti alimentari in confezioni singole destinate a essere consumate fuori dal domicilio dei consumatori. L'abuso contestato si fondava su comportamenti materialmente messi in atto non dalla società, ma da distributori indipendenti dei suoi prodotti, che avevano imposto clausole di esclusiva ai gestori dei punti vendita. L'Agcm non ha ritenuto di essere obbligata ad analizzare gli studi economici prodotti dall'impresa messa sotto la lente che intendeva dimostrare che le pratiche controverse non avevano effetti preclusivi nei confronti dei concorrenti. L'Agcm aveva ritenuto che tali studi fossero irrilevanti in presenza di clausole di esclusiva, dato che l'impiego di tali clausole da parte di un'impresa detentrice di una posizione dominante sarebbe sufficiente a configurare un abuso di tale posizione. Il raffronto tra operatori con pari efficienza sul medesimo mercato non è elemento che l'Antitrust può escludere dal proprio esame.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
L'Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato aveva constatato che un'impresa aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato della commercializzazione di prodotti alimentari in confezioni singole destinate a essere consumate fuori dal domicilio dei consumatori. L'abuso contestato si fondava su comportamenti materialmente messi in atto non dalla società, ma da distributori indipendenti dei suoi prodotti, che avevano imposto clausole di esclusiva ai gestori dei punti vendita. L'Agcm non ha ritenuto di essere obbligata ad analizzare gli studi economici prodotti dall'impresa messa sotto la lente che intendeva dimostrare che le pratiche controverse non avevano effetti preclusivi nei confronti dei concorrenti. L'Agcm aveva ritenuto che tali studi fossero irrilevanti in presenza di clausole di esclusiva, dato che l'impiego di tali clausole da parte di un'impresa detentrice di una posizione dominante sarebbe sufficiente a configurare un abuso di tale posizione. Il raffronto tra operatori con pari efficienza sul medesimo mercato non è elemento che l'Antitrust può escludere dal proprio esame.
DISCIPLINA ANTIUSURA
Cass. civ., Sez. I, 4 gennaio 2023, n. 145 - pubblicato l'11 gennaio 2023
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (t.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla l. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Per conseguenza, in quest'ultimo caso, il tasso -soglia sarà dato dal t.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4 sopra citato; qualora i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (t.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il t.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
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La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (t.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla l. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Per conseguenza, in quest'ultimo caso, il tasso -soglia sarà dato dal t.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4 sopra citato; qualora i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (t.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il t.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
BUONI FRUTTIFERI POSTALI
Cass. civ., Sez. VI, 3 gennaio 2023, n. 87 - pubblicato il 10 gennaio 2023
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
La pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie "Q", provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie "Q/P", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q", e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q", si applica anche alla serie "Q/P", di modo che sul documento viene apposta la sigla "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
La pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie "Q", provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie "Q/P", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q", e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q", si applica anche alla serie "Q/P", di modo che sul documento viene apposta la sigla "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa.
SINISTRO STRADALE
Cass. civ., Sez. Unite, 30 novembre 2022, n. 35318 - pubblicato il 5 dicembre 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
DANNO ENDOFAMILIARE
Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2022, n. 34950 - pubblicato il 30 novembre 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione, oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, un elevato grado di riconoscimento e tutela. Tale condotta è dunque suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione, esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, volta risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione, oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, un elevato grado di riconoscimento e tutela. Tale condotta è dunque suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione, esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, volta risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.
DIRITTO ALL'OBLIO
Cass. civ., Sez. I, 24 novembre 2022, n. 34658 - pubblicato il 28 novembre 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
In tema di trattamento di dati personali, la tutela spettante all'interessato consente alle autorità italiane di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, del suddetto motore previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà di informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
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In tema di trattamento di dati personali, la tutela spettante all'interessato consente alle autorità italiane di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, del suddetto motore previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà di informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano.
RESPONSABILITà CIVILE
PER DANNI DA COSE IN CUSTODIA
Cass. civ., Sez. VI, 11 novembre 2022, n. 33390 - pubblicato il 16 novembre 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (esclusa, nella specie, la responsabilità dell'Ente per la caduta occorsa ad bambino a causa di un marciapiede sconnesso, atteso che la caduta era avvenuta in un luogo ben noto al bambino, posto che si era nei pressi della casa del nonno; che lo stato di sconnessione del marciapiede era noto sia ai genitori che al minore; che gli effetti della caduta deponevano nel senso che il bambino stesse correndo, il che avrebbe obbligato il nonno ad un'adeguata sorveglianza; che il comportamento colposo di chi era tenuto alla sorveglianza era tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, escludendo in questo modo la responsabilità del Comune).
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (esclusa, nella specie, la responsabilità dell'Ente per la caduta occorsa ad bambino a causa di un marciapiede sconnesso, atteso che la caduta era avvenuta in un luogo ben noto al bambino, posto che si era nei pressi della casa del nonno; che lo stato di sconnessione del marciapiede era noto sia ai genitori che al minore; che gli effetti della caduta deponevano nel senso che il bambino stesse correndo, il che avrebbe obbligato il nonno ad un'adeguata sorveglianza; che il comportamento colposo di chi era tenuto alla sorveglianza era tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, escludendo in questo modo la responsabilità del Comune).
PUBBLICAZIONE DI DATI
Cass. civ., Sez. II, 11 novembre 2022, n. 33257 - pubblicato il 14 novembre 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
In ogni ipotesi in cui l'amministrazione proceda alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti che comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e con la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (d.lg. n. 196 del 2003 art. 2). Le finalità di consentire il controllo sull'agire dell'amministrazione mediante la trasparenza delle informazioni devono essere attuate mediante forme di pubblicità la cui conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente connessa all'esercizio di un controllo, nei rispetto dei limiti di proporzionalità e pertinenza, non giustificandosi una totale ed indiscriminata ostensione dei dati stessi (nella specie, la Corte ha cassato al sentenza dei giudici di appello che avevano annullato la sanzione emessa dal Garante Privacy nei confronti di una Unione Comunale che aveva illegittimamente pubblicato sul proprio sito web la graduatoria pacchetto scuola 2010 -2013 per l'ammissione a sussidi scolastici per famiglie indigenti, con i dati personali dei soggetti non ammessi al beneficio e informazioni non pertinenti riguardanti gli assegnatari, quale la residenza dell'alunno e del genitore, la tipologia di scuola e di classe frequentata, il valore ISEE di ciascun beneficiario).
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
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In ogni ipotesi in cui l'amministrazione proceda alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti che comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e con la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (d.lg. n. 196 del 2003 art. 2). Le finalità di consentire il controllo sull'agire dell'amministrazione mediante la trasparenza delle informazioni devono essere attuate mediante forme di pubblicità la cui conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente connessa all'esercizio di un controllo, nei rispetto dei limiti di proporzionalità e pertinenza, non giustificandosi una totale ed indiscriminata ostensione dei dati stessi (nella specie, la Corte ha cassato al sentenza dei giudici di appello che avevano annullato la sanzione emessa dal Garante Privacy nei confronti di una Unione Comunale che aveva illegittimamente pubblicato sul proprio sito web la graduatoria pacchetto scuola 2010 -2013 per l'ammissione a sussidi scolastici per famiglie indigenti, con i dati personali dei soggetti non ammessi al beneficio e informazioni non pertinenti riguardanti gli assegnatari, quale la residenza dell'alunno e del genitore, la tipologia di scuola e di classe frequentata, il valore ISEE di ciascun beneficiario).
MOBBING
Cass. civ., Sez. VI, 3 novembre 2022, n. 32423 - pubblicato il 7 novembre 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
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L'assegnazione a mansioni diverse, se ricomprese nel medesimo ambito formale riveniente dalla contrattazione collettiva, non costituisce di per sé comportamento illegittimo o inadempiente (esclusa, nella specie, l'ipotesi di mobbing nei confronti di una agente di Polizia adibita a mansioni diverse, atteso che le misure adottate servivano a tutelare l'ufficio e la stessa lavoratrice dai clamori mediatici derivanti dall'arresto del marito per vicende di droga).
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
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L'assegnazione a mansioni diverse, se ricomprese nel medesimo ambito formale riveniente dalla contrattazione collettiva, non costituisce di per sé comportamento illegittimo o inadempiente (esclusa, nella specie, l'ipotesi di mobbing nei confronti di una agente di Polizia adibita a mansioni diverse, atteso che le misure adottate servivano a tutelare l'ufficio e la stessa lavoratrice dai clamori mediatici derivanti dall'arresto del marito per vicende di droga).
CIRCOLAZIONE DI UN VEICOLO CON TARGA DI PROVA
Cass. civ., Sez. VI, 2 novembre 2022, n. 32174 - pubblicato il 3 novembre 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
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A norma del d.P.R. n. 474 del 2001, artt. 1 e 2, la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all'esposizione della targa relativa sia all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa. Tale autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso, sicché la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo (come accertato, in fatto, nel caso in esame, con apprezzamento non censurato per l'omesso esame del fatto decisivo costituito, in ipotesi, dalla presenza a bordo del veicolo della targa ancorché non esposta ma del quale non è stata dimostrata alcuna emergenza dagli atti di causa) integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93, comma 7, C.d.S.) e privo della copertura assicurativa (art. 193, comma 2 ,C.d.S.); né rileva che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
A norma del d.P.R. n. 474 del 2001, artt. 1 e 2, la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all'esposizione della targa relativa sia all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa. Tale autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso, sicché la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo (come accertato, in fatto, nel caso in esame, con apprezzamento non censurato per l'omesso esame del fatto decisivo costituito, in ipotesi, dalla presenza a bordo del veicolo della targa ancorché non esposta ma del quale non è stata dimostrata alcuna emergenza dagli atti di causa) integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93, comma 7, C.d.S.) e privo della copertura assicurativa (art. 193, comma 2 ,C.d.S.); né rileva che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione.
LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Corte giustizia UE, Sez. VIII, 27 ottobre 2022, n. 641 - pubblicato il 28 ottobre 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Il luogo di una prestazione di servizi non può essere modificato in violazione della chiara lettera dell'articolo 44 della direttiva IVA per il motivo che l'operazione considerata è viziata da una frode in materia di IVA. Ciò posto, in forza dell'articolo 273 della direttiva IVA, gli Stati membri possono adottare misure per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed a evitare le evasioni. Tali misure non devono, tuttavia, eccedere quanto necessario per conseguire siffatti obiettivi. Spetta, in linea di principio, alle autorità fiscali effettuare i controlli necessari presso i soggetti passivi al fine di rilevare irregolarità e evasioni in materia di IVA nonché infliggere sanzioni al soggetto passivo che ha commesso dette irregolarità o evasioni.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Il luogo di una prestazione di servizi non può essere modificato in violazione della chiara lettera dell'articolo 44 della direttiva IVA per il motivo che l'operazione considerata è viziata da una frode in materia di IVA. Ciò posto, in forza dell'articolo 273 della direttiva IVA, gli Stati membri possono adottare misure per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed a evitare le evasioni. Tali misure non devono, tuttavia, eccedere quanto necessario per conseguire siffatti obiettivi. Spetta, in linea di principio, alle autorità fiscali effettuare i controlli necessari presso i soggetti passivi al fine di rilevare irregolarità e evasioni in materia di IVA nonché infliggere sanzioni al soggetto passivo che ha commesso dette irregolarità o evasioni.
RIPARAZIONE DEI VEICOLI
Corte giustizia UE, Sez. VIII, 27 ottobre 2022, n. 390 - pubblicato il 28 ottobre 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
L'articolo 63 del regolamento 2018/858/UE, letto alla luce del considerando 52 di tale regolamento e del principio della parità di trattamento, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «canone ragionevole e proporzionato» di cui a tale articolo, da un lato, obbliga i costruttori di veicoli a prendere in considerazione l'attività commerciale nel cui contesto le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli sono utilizzate dai vari operatori indipendenti e, dall'altro, permette loro di chiedere la corresponsione di un canone che eccede i meri costi sostenuti per l'accesso a tali informazioni, che il citato regolamento impone loro di concedere a detti operatori, a condizione, tuttavia, che tale canone non costituisca un disincentivo per questi ultimi.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
L'articolo 63 del regolamento 2018/858/UE, letto alla luce del considerando 52 di tale regolamento e del principio della parità di trattamento, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «canone ragionevole e proporzionato» di cui a tale articolo, da un lato, obbliga i costruttori di veicoli a prendere in considerazione l'attività commerciale nel cui contesto le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli sono utilizzate dai vari operatori indipendenti e, dall'altro, permette loro di chiedere la corresponsione di un canone che eccede i meri costi sostenuti per l'accesso a tali informazioni, che il citato regolamento impone loro di concedere a detti operatori, a condizione, tuttavia, che tale canone non costituisca un disincentivo per questi ultimi.
MANTENIMENTO DEL MAGGIORENNE
DA PARTE DEL GENITORE DIVORZIATO
Cass. civ., Sez. I, 7 ottobre 2022, n. 29264 - pubblicato il 14 ottobre 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre; egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito; resta ferma solo l'obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre; egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito; resta ferma solo l'obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso.
IMPUTATO SEMIINFERMO E RITO ABBREVIATO
Corte Costituzionale, 6 ottobre 2022, n. 207 - pubblicato il 14 ottobre 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Vanno dichiarate non fondate le q.l.c. dell'art. 438, comma 1-bis, c.p.p., come inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), l. 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo) nella parte in cui non prevede che l'imputato semiinfermo di mente, riconosciuto parzialmente incapace di intendere o di volere al momento del fatto con perizia svolta in incidente probatorio, sia ammesso al rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo. Secondo il rimettente, la disposizione censurata disciplinerebbe in modo irragionevole le condizioni di accesso al giudizio abbreviato dell'imputato seminfermo di mente per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, stabilendo una preclusione assoluta, a differenza di quanto avviene per l'imputato minorenne per i medesimi delitti, il quale, pur a fronte di un'analoga condizione di "ridotta rimproverabilità", può sempre accedere a tale rito alternativo. Tuttavia va rilevato che riguardo all'accesso al rito abbreviato, tra seminfermi di mente e minorenni non sussiste alcuna disparità di trattamento, perché l'elemento che vale ad impedire all'imputato seminfermo di mente di delitti puniti con l'ergastolo, e non anche all'imputato minorenne per gli stessi delitti, l'accesso al rito abbreviato, deve rinvenirsi nella regola di sistema che impone una incisiva diversificazione del trattamento penalistico dei minorenni rispetto al sistema punitivo generale.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Vanno dichiarate non fondate le q.l.c. dell'art. 438, comma 1-bis, c.p.p., come inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), l. 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo) nella parte in cui non prevede che l'imputato semiinfermo di mente, riconosciuto parzialmente incapace di intendere o di volere al momento del fatto con perizia svolta in incidente probatorio, sia ammesso al rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo. Secondo il rimettente, la disposizione censurata disciplinerebbe in modo irragionevole le condizioni di accesso al giudizio abbreviato dell'imputato seminfermo di mente per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, stabilendo una preclusione assoluta, a differenza di quanto avviene per l'imputato minorenne per i medesimi delitti, il quale, pur a fronte di un'analoga condizione di "ridotta rimproverabilità", può sempre accedere a tale rito alternativo. Tuttavia va rilevato che riguardo all'accesso al rito abbreviato, tra seminfermi di mente e minorenni non sussiste alcuna disparità di trattamento, perché l'elemento che vale ad impedire all'imputato seminfermo di mente di delitti puniti con l'ergastolo, e non anche all'imputato minorenne per gli stessi delitti, l'accesso al rito abbreviato, deve rinvenirsi nella regola di sistema che impone una incisiva diversificazione del trattamento penalistico dei minorenni rispetto al sistema punitivo generale.
La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza tra legislazione e giurisprudenza
articolo dell' Avv. Eliana Libroia
L’azione inibitoria a tutela del diritto all’oblio
articolo dell'Avv. Gaetano Riccio
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IL DEPOSITO EX ART. 163, COMMA 2, N. 4, l. FALL.
Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2022, n. 26176 - pubblicato il 9 settembre 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Il deposito di cui all'art. 163, comma 2, n. 4), L. fall., qualora costituito dal professionista che assiste l'imprenditore che domanda l'ammissione al concordato, non può reputarsi funzionalmente collegato alla prestazione d'opera intellettuale. E' da escludersi che l'effettuazione del deposito di somme di cui all'art. 163 L.fall. comma 2 n. 4, qualora operata dallo stesso professionista officiato ai fini della predisposizione del ricorso recante la domanda di concordato ovvero officiato, così come nella specie, in sostituzione di precedente difensore ai fini dell'ulteriore iter della domanda già proposta, si iscriva, rinvenendovi la sua genesi, nello stesso titolo - il contratto d'opera intellettuale - da cui scaturisce il credito al compenso, così da esser partecipe della medesima natura che connota il diritto alla remunerazione per l'opera professionale prestata. Invero, l'effettuazione del deposito da parte del professionista è "fatto" del tutto diverso ed estraneo al contratto d'opera intellettuale, sicché del tutto diverse sono la natura del credito al rimborso dell'anticipazione ai fini del deposito ex all'art. 163 L.fall. comma 2 n. 4, e la natura del credito al compenso ex art. 2233 c.c.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Il deposito di cui all'art. 163, comma 2, n. 4), L. fall., qualora costituito dal professionista che assiste l'imprenditore che domanda l'ammissione al concordato, non può reputarsi funzionalmente collegato alla prestazione d'opera intellettuale. E' da escludersi che l'effettuazione del deposito di somme di cui all'art. 163 L.fall. comma 2 n. 4, qualora operata dallo stesso professionista officiato ai fini della predisposizione del ricorso recante la domanda di concordato ovvero officiato, così come nella specie, in sostituzione di precedente difensore ai fini dell'ulteriore iter della domanda già proposta, si iscriva, rinvenendovi la sua genesi, nello stesso titolo - il contratto d'opera intellettuale - da cui scaturisce il credito al compenso, così da esser partecipe della medesima natura che connota il diritto alla remunerazione per l'opera professionale prestata. Invero, l'effettuazione del deposito da parte del professionista è "fatto" del tutto diverso ed estraneo al contratto d'opera intellettuale, sicché del tutto diverse sono la natura del credito al rimborso dell'anticipazione ai fini del deposito ex all'art. 163 L.fall. comma 2 n. 4, e la natura del credito al compenso ex art. 2233 c.c.
LIMITI DEL CTU
Cass. civ., Sez. VI, 31 agosto 2022, n. 25604 - pubblicato il 5 settembre 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli. Tuttavia, tale potere è subordinato alla condizione che tali documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (confermata la decisione dei giudici del merito che avevano dichiarato inammissibile la richiesta formulata dal CTU di acquisire un CD contenente un esame medico, atteso che l'acquisizione di tale CD era diretto a provare i fatti principalmente dedotti a fondamento della domanda).
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli. Tuttavia, tale potere è subordinato alla condizione che tali documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (confermata la decisione dei giudici del merito che avevano dichiarato inammissibile la richiesta formulata dal CTU di acquisire un CD contenente un esame medico, atteso che l'acquisizione di tale CD era diretto a provare i fatti principalmente dedotti a fondamento della domanda).
RESPONSABILITà SOLIDALE DEI CONIUGI
Cass. civ., Sez. trib., 31 agosto 2022, n. 25677 - pubblicato il 2 settembre 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
La responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato "dichiarazione congiunta" ai sensi dell'art. 17 l. n. 114/1977, opera anche nel caso in cui il coniuge codichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante e, per effetto della solidarietà in proposito sancita dal legislatore, la tempestiva notifica al marito dell'avviso di accertamento (come della cartella di pagamento), non solo impedisce qualsiasi decadenza dell'Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie codichiarante, ma comporta altresì, a seguito dell'instaurazione del giudizio tra l'Amministrazione finanziaria ed il marito, l'interruzione con effetti permanenti del decorso della prescrizione anche nei confronti moglie co -dichiarante in conformità, peraltro, a quanto previsto dall'art. 1310 c.c.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
La responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato "dichiarazione congiunta" ai sensi dell'art. 17 l. n. 114/1977, opera anche nel caso in cui il coniuge codichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante e, per effetto della solidarietà in proposito sancita dal legislatore, la tempestiva notifica al marito dell'avviso di accertamento (come della cartella di pagamento), non solo impedisce qualsiasi decadenza dell'Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie codichiarante, ma comporta altresì, a seguito dell'instaurazione del giudizio tra l'Amministrazione finanziaria ed il marito, l'interruzione con effetti permanenti del decorso della prescrizione anche nei confronti moglie co -dichiarante in conformità, peraltro, a quanto previsto dall'art. 1310 c.c.
IMPUGNAZIONE DELLE
DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI DEL CONDOMINIO
Cass. civ., Sez. VI, 11 agosto 2022, n. 24713 - pubblicato il 29 agosto 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione.
CARCERE DEGRADANTE
Cass. civ., Sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24630 - pubblicato il 25 agosto 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
L'accertamento del rischio di sottoposizione alla pena di morte o quello di subire trattamenti inumani o degradanti nelle carceri non può essere ignorato dal giudice nazionale, anche tenendo presente che l'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di appartenenza può costituire violazione della normativa relativa al divieto di tortura, quando non vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca nel Paese di origine trattamenti non accettabili, essendo invece irrilevante il tipo di reato di cui è ritenuto responsabile, anche per l'impossibilità di operare un bilanciamento tra il rischio di maltrattamenti ed il motivo invocato per l'espulsione.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
L'accertamento del rischio di sottoposizione alla pena di morte o quello di subire trattamenti inumani o degradanti nelle carceri non può essere ignorato dal giudice nazionale, anche tenendo presente che l'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di appartenenza può costituire violazione della normativa relativa al divieto di tortura, quando non vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca nel Paese di origine trattamenti non accettabili, essendo invece irrilevante il tipo di reato di cui è ritenuto responsabile, anche per l'impossibilità di operare un bilanciamento tra il rischio di maltrattamenti ed il motivo invocato per l'espulsione.
SULLA VESSATORIETà DELLA CLAUSOLA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI
Cass. civ., Sez. II, 21 giugno 2022, n. 20007 - pubblicata il 24 giugno 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
La clausola relativa al pagamento delle spese condominiali inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell'edificio e richiamato nel contratto di vendita della unità immobiliare concluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 1, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice nell'ambito di un giudizio di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo e sempre che determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e dunque se incida sulla prestazione traslativa del bene, che si estende alle parti comuni, dovuta dall'alienante, o sull'obbligo di pagamento del prezzo gravante sull'acquirente, restando di regola estraneo al programma negoziale sinallagmatico della compravendita del singolo appartamento l'obbligo del venditore di contribuire alle spese per le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengano.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
La clausola relativa al pagamento delle spese condominiali inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell'edificio e richiamato nel contratto di vendita della unità immobiliare concluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 1, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice nell'ambito di un giudizio di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo e sempre che determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e dunque se incida sulla prestazione traslativa del bene, che si estende alle parti comuni, dovuta dall'alienante, o sull'obbligo di pagamento del prezzo gravante sull'acquirente, restando di regola estraneo al programma negoziale sinallagmatico della compravendita del singolo appartamento l'obbligo del venditore di contribuire alle spese per le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengano.
CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Cass. civ., Sez. III, 20 giugno 2022, n. 19824 - pubblicato il 22 giugno 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Per rendere efficace la cessazione del contratto di locazione, è sufficiente che la disdetta venga recapitata dall'agente postale all'indirizzo della parte conduttrice, poiché in tal modo si concreta la possibilità per il destinatario di venire a conoscenza della missiva. In altri termini, con la ricezione della disdetta, mediante consegna, da parte dell'addetto al recapito, della lettera raccomandata a persona rinvenuta all'indirizzo esatto del destinatario o di persone aventi con lui una relazione tale da giustificare la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del medesimo e con l'ulteriore adempimento di verificare che la persona che cura il ritiro del plico apponga la firma sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, deve presumersi che essa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario (nella specie, la disdetta era stata ricevuta dal portiere dello stabile, il quale aveva apposto la sottoscrizione sulla cartolina di ricevimento, provvedendo anche all'immissione della lettera raccomandata contenente la disdetta nella cassetta postale del conduttore).
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro Nocera Inferiore
Per rendere efficace la cessazione del contratto di locazione, è sufficiente che la disdetta venga recapitata dall'agente postale all'indirizzo della parte conduttrice, poiché in tal modo si concreta la possibilità per il destinatario di venire a conoscenza della missiva. In altri termini, con la ricezione della disdetta, mediante consegna, da parte dell'addetto al recapito, della lettera raccomandata a persona rinvenuta all'indirizzo esatto del destinatario o di persone aventi con lui una relazione tale da giustificare la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del medesimo e con l'ulteriore adempimento di verificare che la persona che cura il ritiro del plico apponga la firma sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, deve presumersi che essa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario (nella specie, la disdetta era stata ricevuta dal portiere dello stabile, il quale aveva apposto la sottoscrizione sulla cartolina di ricevimento, provvedendo anche all'immissione della lettera raccomandata contenente la disdetta nella cassetta postale del conduttore).
VIZI GENETICI DEL MATRIMONIO ATTO
Cass. civ., Sez. I, 1° giugno 2022, n.17910 - pubblicato l'8 giugno 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
La convivenza "come coniugi", pur essendo elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del "matrimonio-atto" presidiati da nullità anche nell'ordinamento italiano; in particolare non è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità non è sanabile, nell'ordinamento italiano, dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio (nella specie, la moglie aveva taciuto di essere afflitta da amenorrea e dalla conseguente incapacità di procreare).
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
La convivenza "come coniugi", pur essendo elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del "matrimonio-atto" presidiati da nullità anche nell'ordinamento italiano; in particolare non è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità non è sanabile, nell'ordinamento italiano, dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio (nella specie, la moglie aveva taciuto di essere afflitta da amenorrea e dalla conseguente incapacità di procreare).
FALLIMENTO
Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2022, n.17391 - pubblicato il 3 giugno 2020
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Ai fini della opponibilità alla massa del relativo credito del professionista, l'incarico conferito ad avvocato dall'imprenditore in amministrazione controllata (ma riferibile anche al concordato preventivo) non è da annoverare automaticamente nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione e dunque da autorizzarsi dal giudice delegato, ma vanno applicati i seguenti principi: a) escluso che criterio discretivo utile sia quello del rapporto proporzionale tra spese e condizioni dell'impresa, viene in evidenza il solo criterio per cui è atto di ordinaria amministrazione quello connotato dalla pertinenza e idoneità dell'incarico stesso - anche se di costo elevato - allo scopo di conservare e/o risanare l'impresa; b) il criterio di proporzionalità, che pertanto non va ridotto al vaglio della crisi aziendale (che, anzi, a grave crisi ben può correlarsi, come necessario, un radicale intervento disegnato da elevata competenza tecnico -legale), deve invece riferirsi al merito della prestazione, in termini di rapporto di adeguatezza funzionale (o non eccedenza) della stessa alle necessità risanatorie dell'azienda e con giudizio da formulare ex ante; c) si deve escludere comunque l'ammissione tra le passività concorsuali le volte in cui l'incarico sia conferito per esigenze personali e dilatorie dell'impresa (auspicante il mero allontanamento della dichiarazione di fallimento).
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Ai fini della opponibilità alla massa del relativo credito del professionista, l'incarico conferito ad avvocato dall'imprenditore in amministrazione controllata (ma riferibile anche al concordato preventivo) non è da annoverare automaticamente nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione e dunque da autorizzarsi dal giudice delegato, ma vanno applicati i seguenti principi: a) escluso che criterio discretivo utile sia quello del rapporto proporzionale tra spese e condizioni dell'impresa, viene in evidenza il solo criterio per cui è atto di ordinaria amministrazione quello connotato dalla pertinenza e idoneità dell'incarico stesso - anche se di costo elevato - allo scopo di conservare e/o risanare l'impresa; b) il criterio di proporzionalità, che pertanto non va ridotto al vaglio della crisi aziendale (che, anzi, a grave crisi ben può correlarsi, come necessario, un radicale intervento disegnato da elevata competenza tecnico -legale), deve invece riferirsi al merito della prestazione, in termini di rapporto di adeguatezza funzionale (o non eccedenza) della stessa alle necessità risanatorie dell'azienda e con giudizio da formulare ex ante; c) si deve escludere comunque l'ammissione tra le passività concorsuali le volte in cui l'incarico sia conferito per esigenze personali e dilatorie dell'impresa (auspicante il mero allontanamento della dichiarazione di fallimento).
L'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO NELLE FONTI NORMATIVE UE ED INTERNE
INAPPLICABILE AL DIFENSORE D'UFFICIO LA PREVISIONE GIURIDICA CHE ESCLUDE IL COMPENSO PER LE IMPUGNAZIONI DICHIARATE INAMMISSIBILI
Cass. civ., Sez. VI, 4 maggio 2022, n.14085 - pubblicato il 9 maggio 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Il d.P.R. n. 115 del 2002, art. 106, prevede, che "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili"; la norma riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d'ufficio. Risultano applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Il d.P.R. n. 115 del 2002, art. 106, prevede, che "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili"; la norma riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d'ufficio. Risultano applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
IL DIRITTO DEL MINORE AD ESSERE CRESCIUTO ED EDUCATO NELLA PROPRIA FAMIGLIA DI ORIGINE
Cass. civ., Sez. I, 4 maggio 2022, n.14077 - pubblicato il 6 maggio 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi.
NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA
Cass. civ., Sez. VI, 2 maggio 2022, n.13798 - pubblicato il 3 maggio 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
In tema di notificazioni eseguite mediante il servizio postale, per assicurare la corrispondenza tra duplicato ed originale non occorre che il duplicato contenga anche la sottoscrizione della persona alla quale il piego sia stato consegnato, poiché a tal fine rileva il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto. Dunque, in caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'avvenuta ricezione del plico può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale ai sensi del d.P.R. n. 655 del 1982, art. 8, in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
In tema di notificazioni eseguite mediante il servizio postale, per assicurare la corrispondenza tra duplicato ed originale non occorre che il duplicato contenga anche la sottoscrizione della persona alla quale il piego sia stato consegnato, poiché a tal fine rileva il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto. Dunque, in caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'avvenuta ricezione del plico può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale ai sensi del d.P.R. n. 655 del 1982, art. 8, in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato.
PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO
Cass. civ., Sezioni Unite, 19 aprile 2022, n.12441 - pubblicato il 26 aprile 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il d.lg. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta; ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori alla data del 30 giugno 1998, che tuttavia producano i loro effetti anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell'inquadramento economico, la cui efficacia permane e si protrae nel tempo.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il d.lg. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta; ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori alla data del 30 giugno 1998, che tuttavia producano i loro effetti anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell'inquadramento economico, la cui efficacia permane e si protrae nel tempo.
DIVIETO DI EFFETTUARE INNOVAZIONI
Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2022, n.12384 - pubblicato il 19 aprile 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
L'obbligo del conduttore di osservare, nell'uso della cosa locata, la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell'art. 1587 c.c., n. 1), con il conseguente divieto di effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione e la natura, è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall'altro obbligo, sancito dall'art. 1590 c.c., di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
L'obbligo del conduttore di osservare, nell'uso della cosa locata, la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell'art. 1587 c.c., n. 1), con il conseguente divieto di effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione e la natura, è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall'altro obbligo, sancito dall'art. 1590 c.c., di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata.
ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA
Corte Cost., 14 aprile 2022, n. 95 - pubblicato il 16 aprile 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 726 c.p., come sostituito dall'art. 2, comma 6, d.lg. 15 gennaio 2016, n. 8, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria "da euro 5.000 a euro 10.000" anziché "da euro 51 a euro 309", risultando contrario al principio di eguaglianza il distinto trattamento sanzionatorio riservato all'illecito amministrativo di atti contrari alla pubblica decenza rispetto a quello delineato per l'illecito, parimenti amministrativo, di atti osceni colposi, previsto dall'art. 527, comma 3, c.p. L'eccessività delle sanzioni pecuniarie contemplate per l'illecito amministrativo degli atti contrari alla pubblica decenza si coglie agevolmente nel confronto con lo specifico trattamento sanzionatorio oggi previsto per gli atti osceni: illecito, quest'ultimo, che è sempre stato considerato in rapporto di gravità maggiore rispetto a quello, fenomenologicamente contiguo, di atti contrari alla pubblica decenza.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 726 c.p., come sostituito dall'art. 2, comma 6, d.lg. 15 gennaio 2016, n. 8, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria "da euro 5.000 a euro 10.000" anziché "da euro 51 a euro 309", risultando contrario al principio di eguaglianza il distinto trattamento sanzionatorio riservato all'illecito amministrativo di atti contrari alla pubblica decenza rispetto a quello delineato per l'illecito, parimenti amministrativo, di atti osceni colposi, previsto dall'art. 527, comma 3, c.p. L'eccessività delle sanzioni pecuniarie contemplate per l'illecito amministrativo degli atti contrari alla pubblica decenza si coglie agevolmente nel confronto con lo specifico trattamento sanzionatorio oggi previsto per gli atti osceni: illecito, quest'ultimo, che è sempre stato considerato in rapporto di gravità maggiore rispetto a quello, fenomenologicamente contiguo, di atti contrari alla pubblica decenza.
VIOLENZA SESSUALE
Cass. pen., Sez. III, 25 marzo 2022, n. 10734 - pubblicato il 31 marzo 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
In tema di reati sessuali, deve escludersi che, quando il fatto sia stato commesso da un insegnante di scuola pubblica nei confronti di una ex alunna, possa darsi luogo alla perseguibilità “ex officio” ai sensi dell'art. 609 septies, comma IV, nn. 2, c.p., richiedendosi, per la configurabilità di tale ipotesi, che il rapporto tra insegnante e alunno abbia carattere di attualità. (principio affermato, nella specie, in un caso in cui, al momento del fatto, doveva ritenersi cessato il rapporto tra l'agente, insegnante di scuola media, e la persona offesa, avendo quest'ultima superato gli esami finali ed essendosi iscritta alla scuola superiore).
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
In tema di reati sessuali, deve escludersi che, quando il fatto sia stato commesso da un insegnante di scuola pubblica nei confronti di una ex alunna, possa darsi luogo alla perseguibilità “ex officio” ai sensi dell'art. 609 septies, comma IV, nn. 2, c.p., richiedendosi, per la configurabilità di tale ipotesi, che il rapporto tra insegnante e alunno abbia carattere di attualità. (principio affermato, nella specie, in un caso in cui, al momento del fatto, doveva ritenersi cessato il rapporto tra l'agente, insegnante di scuola media, e la persona offesa, avendo quest'ultima superato gli esami finali ed essendosi iscritta alla scuola superiore).
DELITTO DI FUGA
Cass. pen., Sez. IV, 22 marzo 2022, n. 9716 - pubblicato il 25 marzo 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Il reato di inottemperanza all’obbligo di fermarsi dopo aver cagionato un incidente stradale (art. 189, comma 6, C.d.S.), non comporta, di per sé, la produzione di alcun danno alla persona che di detto incidente sia stata vittima, per cui è da escludere che quest’ultima possa porlo a fondamento della pretesa di un qualsivoglia risarcimento.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Il reato di inottemperanza all’obbligo di fermarsi dopo aver cagionato un incidente stradale (art. 189, comma 6, C.d.S.), non comporta, di per sé, la produzione di alcun danno alla persona che di detto incidente sia stata vittima, per cui è da escludere che quest’ultima possa porlo a fondamento della pretesa di un qualsivoglia risarcimento.
INVESTIMENTO DEL PEDONE
Cass. civ., Sez. VI, ord., 18 marzo 2022, n. 8940 - pubblicato il 19 marzo 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
La responsabilità del conducente che investa il pedone è esclusa solo se sia dimostrata la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale dell'investito tale che l'investitore non abbia l'oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l'evento, ricorrendo ad una manovra salvifica, sempreché all'investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
La responsabilità del conducente che investa il pedone è esclusa solo se sia dimostrata la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale dell'investito tale che l'investitore non abbia l'oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l'evento, ricorrendo ad una manovra salvifica, sempreché all'investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza.
NOTAIO
Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2022, n. 4911 - pubblicato il 18 febbraio 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Il notaio incaricato della stipula (o anche della sola autentica delle sottoscrizioni) di atti aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili, non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurare serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Il notaio incaricato della stipula (o anche della sola autentica delle sottoscrizioni) di atti aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili, non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurare serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio.
INTERESSE AD AGIRE
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 14 febbraio 2022, n. 4729 - pubblicato il 18 febbraio 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire; ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire; ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza.
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 11 febbraio 2022, n. 4509 - pubblicato il 16 febbraio 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
In tema di responsabilità civile, laddove il danno sia stato provocato, non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, agli effetti dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso, da parte del danneggiato, di una strada pubblica, a seguito dell'urto verificatosi tra il veicolo del danneggiato medesimo e del materiale abbandonato sulla sede stradale, non possono trovare applicazione, ai fini del risarcimento, le tabelle di cui all'art. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Infatti, là dove si faccia questione di danni asseritamente derivanti dalla circolazione stradale, la circostanza dell'avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione non assume di per sé alcun rilievo determinante, occorrendo, ai fini della qualificazione della causa del danno come segnatamente derivante dalla circolazione stradale, che nella ridetta circolazione stradale sia piuttosto impegnato il danneggiante, sì che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
In tema di responsabilità civile, laddove il danno sia stato provocato, non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, agli effetti dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso, da parte del danneggiato, di una strada pubblica, a seguito dell'urto verificatosi tra il veicolo del danneggiato medesimo e del materiale abbandonato sulla sede stradale, non possono trovare applicazione, ai fini del risarcimento, le tabelle di cui all'art. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Infatti, là dove si faccia questione di danni asseritamente derivanti dalla circolazione stradale, la circostanza dell'avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione non assume di per sé alcun rilievo determinante, occorrendo, ai fini della qualificazione della causa del danno come segnatamente derivante dalla circolazione stradale, che nella ridetta circolazione stradale sia piuttosto impegnato il danneggiante, sì che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno.
ARTICOLO AVV. GAETANO RICCIO
ARTICOLO AVV. ELIANA LIBROIA
CITTADINANZA
Cass. civ., Sez. Unite Ord., 14 gennaio 2022, n. 1053 - pubblicato il 20 gennaio 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Il criterio generale di ripartizione della giurisdizione applicabile alle controversie in materia di acquisto della cittadinanza assegna alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria quelle aventi ad oggetto le ipotesi di acquisto automatico o volontario, fatta eccezione per quelle riguardanti l'acquisto da parte del coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano nelle quali si controverta della sussistenza delle esigenze di sicurezza pubblica ostative al riconoscimento, le quali restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, così come quelle riguardanti le ipotesi di acquisto per concessione.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Il criterio generale di ripartizione della giurisdizione applicabile alle controversie in materia di acquisto della cittadinanza assegna alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria quelle aventi ad oggetto le ipotesi di acquisto automatico o volontario, fatta eccezione per quelle riguardanti l'acquisto da parte del coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano nelle quali si controverta della sussistenza delle esigenze di sicurezza pubblica ostative al riconoscimento, le quali restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, così come quelle riguardanti le ipotesi di acquisto per concessione.
FERIE
Corte di giustizia dell'Unione Europea, Sez. VII, 13 gennaio 2022, n. 514/20 - pubblicato il 19 gennaio 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. Infatti è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo. Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. Infatti è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo. Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.
PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
Corte di giustizia dell'Unione Europea, Sez. V, 13 gennaio 2022, n. 881/19 - pubblicato il 18 gennaio 2022
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Dal considerando 17 del regolamento n. 1169/2011 risulta che l'obbligatorietà delle informazioni sulla composizione degli alimenti discende dalla necessità di consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali. Un siffatto obiettivo impone che le informazioni relative agli alimenti siano corrette, imparziali e obiettive. Allo stesso modo, queste informazioni non devono essere tali da indurre in errore il consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento dello stesso. Un siffatto obiettivo sarebbe seriamente compromesso se, quando sono tenuti a conformarsi alla denominazione di vendita di un ingrediente composto, quale imposta da una normativa dell'Unione, gli operatori economici potessero non rispettare la denominazione di tale ingrediente, quale figura nella pertinente versione linguistica di tale normativa, e tradurre liberamente i termini con cui detto ingrediente composto è denominato in altre versioni linguistiche di detta normativa. Infatti, traduzioni libere di tal genere non consentono ai consumatori di conoscere, con certezza, la composizione di un siffatto ingrediente composto, mediante la semplice lettura della sua menzione nell'elenco degli ingredienti del prodotto alimentare nel quale è incluso.
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Dal considerando 17 del regolamento n. 1169/2011 risulta che l'obbligatorietà delle informazioni sulla composizione degli alimenti discende dalla necessità di consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali. Un siffatto obiettivo impone che le informazioni relative agli alimenti siano corrette, imparziali e obiettive. Allo stesso modo, queste informazioni non devono essere tali da indurre in errore il consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento dello stesso. Un siffatto obiettivo sarebbe seriamente compromesso se, quando sono tenuti a conformarsi alla denominazione di vendita di un ingrediente composto, quale imposta da una normativa dell'Unione, gli operatori economici potessero non rispettare la denominazione di tale ingrediente, quale figura nella pertinente versione linguistica di tale normativa, e tradurre liberamente i termini con cui detto ingrediente composto è denominato in altre versioni linguistiche di detta normativa. Infatti, traduzioni libere di tal genere non consentono ai consumatori di conoscere, con certezza, la composizione di un siffatto ingrediente composto, mediante la semplice lettura della sua menzione nell'elenco degli ingredienti del prodotto alimentare nel quale è incluso.